Leggi e Norme

Leggi e Norme per vendita di impianti antifurto a Modena


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1. Obblighi imposti dal nuovo D.M. 37/08 (ex 46/90) 
Viene prescritto che il Committente affidi i lavori esclusivamente ad imprese abilitate, la violazione è sanzionata, e può precludere risarcimenti assicurativi e collegamento alle Forze dell’Ordine. Pertanto prima di sottoscrivere un contratto di acquisto, il Cliente deve esaminare il Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’Azienda installatrice per la vendita di impianti antifurto per verificare che la stessa sia abilitata a realizzare gli impianti di cui alle abilitazioni lettere “A” e “B” e “G”. Il Legislatore prescrive che la camera di Commercio ed Artigianato rilasci all’installatore l’abilitazione, indicando l’attività impiantistica per la quale il soggetto risulta autorizzato. Relativamente alla vendita di impianti antifurto (antintrusione-videosorveglianza-controllo accessi-ecc.) occorre avere l’abilitazione alla LETTERA B IMPIANTI ELETTRONICI) Relativamente agli impianti antincendio occorre avere l’abilitazione alla LETTERA G. Pertanto gli installatori abilitati per la sola LETTERA A. (impianti elettrici) non sono autorizzati a realizzare impianti antintrusione-videosorveglianza-controllo accessi e antincendio, né a rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità. (Scarica allegato)

2. Installazione degli impianti 
Le imprese installatrici abilitate per la vendita di impianti antifurto sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte e certificati. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche UNI e CEI, si considerano costruiti a regola d’arte. Quindi per rispettare le leggi vigenti la soluzione più semplice è quella di realizzare gli impianti seguendo le indicazioni fornite dalle norme CEI e UNI, in alternativa l’installatore deve dichiarare quale norma applica.

3. Dimensionamento impianti Antintrusione e Rilevazione fumo 
Per realizzare impianti ANTINTRUSIONE e impianti di RILEVAZIONE FUMO a regola d’arte, non risulta sufficiente utilizzare apparecchiature certificate, ma occorre anche dimensionare il numero ed il tipo di apparecchiature in funzione dell’ambiente e del livello di sicurezza richiesto. Attualmente gli impianti antintrusione possono essere dimensionati in ottemperanza della norma CEI 79-3:2012 e gli impianti di rilevazione fumo in ottemperanza della norma UNI 9795:2021. Quantunque gli impianti non fossero correttamente dimensionati rispetto alle norme sopra citate, NON POTRANNO essere considerati “impianto antintrusione”, e “impianto rilevazione fumo” per cui il Committente deve essere stato in modo esaustivo informato e deve essere pienamente consapevole dei limiti e dei relativi rischi e NON POTRANNO essere collegati alle Forze dell’Ordine e possono essere preclusi eventuali risarcimenti assicurativi.

4. Progetto impianto 
Come previsto nel DM 37/08 si evidenzia che risulta OBBLIGATORIO, fare redigere un PROGETTO da un PROFESSIONISTA ABILITATO per installazioni nuove, modifiche, ampliamenti relativi a : - impianti per utenze domestiche aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di superficie superiore a 400 mq; - impianti relativi agli immobili adibiti ad attività' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze hanno potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; - impianti antincendio inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

5. Controllo iniziale e manutenzione impianti antincendio UNI 11224: 2019
Dal 05 Settembre 2019 è entrata in vigore la nuova revisione della NORMA UNI 11224:2019, che regola le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico dei sistemi di rilevazione e segnalazione incendio. La novità principale è l’introduzione del concetto di “anzianità dell’impianto”. In particolare, al raggiungimento del 12° anno di età dell’impianto, bisognerà prevedere operazioni da effettuarsi a scelta tra:
  • Revisione del rivelatore da parte del produttore;
  • Sostituzione dei rivelatori automatici di fumo, di fiamma ed aspirazione con nuovi dispositivi;
  • Prova pratica come da UNI 9795 punto 8 per i rivelatori (sconsigliata, in quanto invadente e difficilmente applicabile).
La totalità dei rivelatori dovrà essere sottoposta ad una delle tre soluzioni sopraindicate, a discrezione del Committente, tra il 13° e 18° anno di età dell’impianto (nella misura di 1/6 all’anno).

6. Videosorveglianza in ambiente di lavoro 
L'installazione di un impianto TVCC sui luoghi di lavoro è soggetta alla L. 300/70, o Statuto dei lavoratori, che all'art. 4 prevede che le aziende fino a 15 dipendenti (in assenza di RSU) per installare un impianto di videosorveglianza, con registrazione e non, debbano richiedere l'autorizzazione preventiva all'Ispettorato del lavoro e non è valido, in sostituzione, alcun accordo con i dipendenti. L'istanza di autorizzazione viene fatta dal committente l'impianto TVCC, preventivamente alla sua installazione.

Riferimenti normativi

Evidenziati, i riferimenti cogenti e normativi di interesse diretto per le attività di SORVEGLIA SRL nell’ambito della vendita di impianti antifurto e non solo.
La nostra Società si impone l'esclusivo utilizzo di apparecchiature munite di adeguati marchi certificativi quali IMQ; U.L; G.S; EN54; ecc.
 
IMPIANTI ALLARME
 
Riferimenti Cogenti Generali
DM 37 del 22/1/2008 (abroga ex Legge 46-90) riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.
DM 64 del 7/4/98;
DM 95 del 9/4/94.
 
NORME TECNICHE CORRELATE
 
Impianti Rilevazione Incendi
UNI 9795:2021
UNI 11224:2011/06
 
Impianti Antintrusione
CEI 79-3:2012
CEI EN 50131-5-3
 
Impianti di Controllo Accessi
CEI 79-4:1988
 
Impianti di Videosorveglianza TV Circuito Chiuso
CEI EN 62676-4
 
Impianti elettrici
CEI 64-8:2012
 
ATTREZZATURE ANTINCENDIO
 
Riferimenti cogenti generali
DM 64 del 7/4/98
DM 7/1/05
 
Apparecchiature estinzione incendi (manutenzione estintori portatili e carrellati)
UNI 9994-1:2013
 
Naspi antincendio (costruzione e prova funzionalità)
UNI EN 671-1:2013
 
Idranti a muro tubazioni flessibili (costruzione e prova funzionalità)
UNI EN 671-2:2003
 
Naspi antincendio tubazioni semirigide e idranti a muro tubazioni flessibili (manutenzione)
UNI EN 671-3:2001
 
Estintori carrellati (costruzione e tecniche di prova)
UNI 9492:1989
 
Idranti a colonna (caratteristiche costruttive e prove)
UNI 9485:1989
 
Reti e idranti (progettazione, installazione e esercizio)
UNI 10779:2002
 
Estintori (requisiti fabbricazione e prova)
UNI EN 3-7:2005
 
Porte e finestre resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione del fumo.
Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione
UNI 11474-1
 
Condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
REG. CE 304/2008.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Approfondite l’aspetto legale chiamandoci al +39 059 922206

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